Statuto
Art. 1
La Società medica Italiana di Paraplegia (SO.M.I.PAR.) ha sede legale presso il Centro Francesco Cornaglia, ora in Torino, Via Perugia 24.
Il trasferimento della sede legale dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo (C.D.) a maggioranza assoluta.
Art. 2
L’Associazione è costituita con lo scopo di favorire, promuovere e migliorare la cura di pazienti affetti da lesioni vertebromidollari in quanto si propone come scopo di sviluppare e promuovere la ricerca e lo studio relativo al medulloleso e raccogliere, compilare e scambiare informazioni inerenti alla Tetra e Paraplegia e tutelare il riconoscimento dei titoli professionali dei medici cultori della paraplegia facilitando i contatti tra di essi.
In particolare l’Associazione attraverso il proprio C.D. si propone di:
- organizzare convegni, riunioni e conferenze tra operatori interdisciplinari ed interprofessionali interessati nell’ambito della mielolesione;
- promuovere ed organizzare corsi di istruzione ed aggiornamento ed incrementare gli studi specialistici in campo Nazionale ed Internazionale;
- collaborare sul piano legislativo e normativo nazionale e regionale, a tutte le iniziative che interessano la cura e la riabilitazione del medulloleso;
- promuovere, coordinare ed assistere iniziative editoriali periodiche e saltuarie di interesse statutario;
- stabilire contatti con Associazioni Nazionali ed Internazionali che abbiano analoghe finalità.
L’Associazione non ha scopo di lucro ed è apolitica ed aconfessionale.
Art.3
Sono organi ufficiali della Società:
L’assemblea generale dei soci.
Il consiglio direttivo.
La domanda di iscrizione quale socio dovrà essere indirizzata al Segretario Nazionale della società, corredata da un breve curriculum informativo. La domanda sarà esaminata dal CD che deciderà l’eventuale ammissione.
Art. 4
I soci si dividono nelle seguenti categorie;
a) soci ordinari
b) soci aggregati
c) soci onorari
d) soci sostenitori
I presidenti della società, allo scadere del loro mandato, vengono nominati di diritto soci onorari.
Sono soci ordinari coloro che laureati in Medicina e Chirurgia, svolgano attivamente ricerca scientifica e/o attività clinica inerente la patologia midollare.
Sono soci aggregati coloro che documentino specifico interesse nel campo della patologia midollare.
Il CD può attribuire la qualifica di socio onorario a studiosi italiani o stranieri particolarmente qualificati.Su delibera del CD acquistano la qualifica di soci sostenitori coloro (persone, società od enti) che sostengono sul piano economico e/o scientifico la società.
Art. 5
I soci ordinari ed i soci aggregati sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale fissata dal CD.
Il socio che per 2 anni consecutivi, nonostante sollecitato, non abbia versato la quota sociale, viene considerato dimissionario.
I soci che intendono altrimenti dimettersi dovranno indirizzare le loro dimissioni al segretario nazionale della società.
Art. 6
L’assemblea è composta dai soci ordinari ed è sovrana. Hanno diritto di voto i soci ordinari in regola con le quote sociali. Essa viene convocata almeno ogni 2 anni per tenere un consuntivo delle attività scientifiche svolte dai soci e per un riesame delle nuove acquisizioni in tema di mielolesione in campo Nazionale ed Internazionale. Le adunanze dell’ assemblea sono valide in prima convocazione quando sia intervenuto almeno un terzo dei soci ordinari. Si intenderà comunque valida in seconda convocazione, dopo un’ora, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Essa può essere convocata in via straordinaria su richiesta del Presidente o su richiesta scritta di almeno un quarto dei soci.
Art. 7
I compiti dell’assemblea ordinaria sono:
- Eleggere ogni 3 anni un CD composto da 9 membri e 7 segretari di Sezione (con diritto di voto)
- Le Sezioni previste sono:
- Neuro – urologia e andrologia
- Neurologia e neurofisiologia
- Riabilitazione
- Chirurgia vertebrale
- Chirurgia plastica
- Terapia intensiva
- Gastroenterologia.
Le Sezioni devono essere considerate come espressione di alta qualificazione specialistica dell’Associazione, in ottemperanza al dettato statutario di costante approfondimento culturale delle problematiche diagnostiche e terapeutiche inerenti la mielolesione.
- approvare i bilanci finanziari
- discutere ed approvare regolamenti interni relativi ai diritti e doveri dei soci
- approvare o respingere le proposte del CD in merito alle quote sociali
- proporre e votare gli argomenti per i Congressi Nazionali
- apportare modifiche al presente statuto (a maggioranza assoluta).
- L’Assemblea inoltre delega il CD a ottenere il riconoscimento di Organizzazione non Lucrativa Sociale (ONLUS) secondo quanto disposto dall’attuale normativa (D.L. 460 del 4/12/1997).Sono previste inoltre altre due Sezioni:
aa) psicologia
bb) sociologiaI Segretari di queste sezioni (senza diritto di voto) saranno cooptati dal CD previa designazione dei relativi gruppi di lavoro delle USU operanti in Italia.
Art. 8
Dopo la costituzione della Società, avverrà l’elezione del primo CD mediante votazione su schede elettorali numerate e non identificabili consegnate ai costituenti il comitato promotore della società stessa durante un’apposita convocazione.
In seguito, per l’elezione dei successivi CD le schede saranno distribuite durante un’assemblea ai soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale, allo scadere del triennio del CD in carica. E’ prevista la votazione per delega (massimo due deleghe per socio).
Art. 9
Il CD si riunisce in via ordinaria almeno 3 volte l’anno, delibera a maggioranza ed è ritenuta indispensabile la presenza di almeno un terzo dei componenti.
Esso può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri o un quarto dei soci.
Il CD è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano, per legge o per statuto, devoluti all’Assemblea Generale.
Procede all’elezione di un Presidente (a maggioranza assoluta) e nomina, con le stesse modalità, tra i suoi componenti un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere, il collegio dei Probiviri.
Il Presidente, allo scadere del mandato, rimane in carica per il triennio successivo, in qualità di Past President (senza diritto di voto). Decide sull’organizzazione scientifica dei Corsi e dei Congressi (come da regolamento). Delibera le ammissioni ed il decadimento dei soci secondo i criteri esposti. Propone l’ammontare delle quote sociali. Dirige l’attività culturale della società.
Elabora e propone eventuali modifiche al regolamento della società.
Art. 10
La società è costituita a tempo illimitato. La votazione che eventualmente ne deliberi lo scioglimento dovrà comprendere almeno l’80% dei soci ordinari e dovrà esprimersi a maggioranza assoluta dei 3/4 dei votanti.
Essa procederà alla nomina di uno o più liquidatori e detterà le norme per la liquidazione e la devoluzione delle attività della società stessa.
Art. 11
Le modifiche allo Statuto vanno approvate dall’Assemblea.

